Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO NELLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE (35.2)

TAR MARCHE Sentenza 2025

Nelle procedure di gara aperte in cui sia previsto il sopralluogo obbligatorio, la stazione appaltante non può comunicare la proroga dei termini di presentazione delle offerte mediante e-mail collettiva che riveli l'identità dei soggetti interessati; tale condotta vìola il principio dell'anonimato dei concorrenti, il quale funge da presidio contro potenziali accordi collusivi e deve essere garantito non solo dopo la sottomissione dei plichi, ma anche durante la fase di preparazione delle offerte.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)