LEGITTIMO IL GIUDIZIO DI ANOMALIA PER MANCATA COLLABORAZIONE E INSUFFICIENTE GIUSTIFICAZIONE DEI COSTI (97.6)
È legittima l'esclusione del concorrente che, in sede di verifica di anomalia, ometta di fornire la documentazione analitica e i preventivi richiesti dalla stazione appaltante, limitandosi a rinviare a dati prodotti per altre procedure di gara. L'onere di collaborazione nel contraddittorio procedimentale ha finalità istruttoria e il suo inadempimento impedisce alla Pubblica Amministrazione di verificare la serietà dell'offerta; in tale contesto, la rinuncia all'utile d'impresa non è di per sé sufficiente a giustificare l'anomalia se gli scostamenti sui costi vivi dei materiali configurano comunque una perdita nella gestione della commessa.
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