LEGITTIMA LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI E LO SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI (97.5)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, le divergenze tra i dati contenuti in diversi documenti della proposta (tecnica ed economica) sono qualificabili come errori materiali rettificabili qualora non alterino l'impegno economico complessivo e l'effettiva volontà del concorrente sia desumibile univocamente. Inoltre, lo scostamento dai parametri delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, pur aventi valore presuntivo, è legittimo se l'operatore economico fornisce prova rigorosa della sostenibilità del minor costo basandosi sulla propria specifica esperienza gestionale e dati storici aziendali maturati in appalti simili.
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