Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA OFFERTA ANOMALA - NON AMMISSIBILE LA MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (97)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Secondo costante condivisa giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, non suscettibile di mutazione, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione delle esigenze, rispondenti al pubblico interesse, di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Sez. V, n. 6462 e n. 1449 del 2020).

In sede di giustificazioni dell'offerta, possono al più ammettersi variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 1637 del 2021 e n. 171 del 2019).

In tal senso, in termini generali è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio della non modificabilità a salvaguardia della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873 e 11 dicembre 2020, n. 7943).

La stessa riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire una modificazione a posteriori dell'offerta, con intenti elusivi, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è, per l'appunto, quella di permettere un apprezzamento globale dell’offerta ai fini della sua originaria attendibilità (cfr. Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2021, n. 487).

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