Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DELL'ANOMALIA: NON NECESSARIO ESEGUIRLA SUL CONCORRENTE NON AGGIUDICATARIO (97.3)

TAR LAZIO SENTENZA 2024

In merito alla quarta doglianza, afferente alla pretesa irrealizzabilità e incongruità dell’offerta dell’Ati -OMISSIS-, per supposta sottostima della dotazione organica indicata nell’offerta tecnica (40 custodi e 11 depositerie) e dei costi relativi alla sicurezza, si rileva, sempre in relazione all’art.34, co.2 cpa, l’inammissibilità della censura, nella parte in cui tende ad affermare l’incongruità dell’offerta quanto alla stima degli oneri per la sicurezza (euro 103.713,18), trattandosi di valutazione afferente al profilo dell’anomalia dell’offerta (o comunque alla sostenibilità economica della stessa), da esaminare (obbligatoriamente) solo in caso di aggiudicazione della gara, in applicazione del disposto di cui all’art.22 del disciplinare di gara, che riserva la verifica di congruità “dell’offerta complessivamente intesa del concorrente di cui la commissione giudicatrice medesima propone l’aggiudicazione”. Peraltro, anche in base alla disciplina di riferimento in materia dei contratti pubblici (art.97 D.lgs.n.50/2016), è da escludersi la necessità di effettuare la verifica di anomalia anche sul concorrente non aggiudicatario, potendo l’Amministrazione, in applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, optare per esaminare esclusivamente la congruità dell’offerta del primo graduato, salvo poi, in caso di esclusione di quest’ultimo, estendere la verifica, dopo la scorrimento, al concorrente divenuto primo in graduatoria (cfr., sul punto, recente, Tar Bologna, sentenza n.635/2022, secondo cui l’art.97, co.3 D.Lgs.n.50/2016 non prevede l’obbligo di svolgimento in contemporanea della verifica di anomalia e una diversa interpretazione aggraverebbe il procedimento).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;