Giurisprudenza e Prassi

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA - NATURA NECESSARIAMENTE GLOBALE E SINTETICA (97)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

La verifica di anomalia ha la finalità di stabilire se l’offerta sia affidabile nel suo complesso, tal che il relativo giudizio deve essere condotto in maniera globale sull’offerta considerata nel suo insieme, con l’unico limite della intangibilità del saldo complessivo (CdS n.520/2016; n. 1874/2020).

Importa ancora rammentare che, per giurisprudenza consolidata, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento eminentemente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).

Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n. 4400).

Sulla base di tali assunti, rileva allora il Collegio che, nel caso di specie, all’esito delle giustificazioni proposte dalla società controinteressata, la commissione ha verificato l’assenza di modificazioni dell’importo complessivamente offerto, l’assenza di una alterazione sostanziale della stessa offerta globalmente considerata e, da ultimo, l’assenza di alcuna violazione dei minimi salariali.

Deve opportunamente ricordarsi anche il limite del sindacato del giudice amministrativo, il quale, in relazione al giudizio di anomalia dell’offerta operato della amministrazione, non può andare al di là del sindacato estrinseco non sostitutivo, coi soli limiti della palese illogicità ovvero del macroscopico travisamento dei fatti, evenienza non ravvisabile nel caso di specie.


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