Giurisprudenza e Prassi

PROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA - LEGITTIMO ANCHE SE DURA PIU' DI CINQUE MESI ED E' OMESSA LA VERBALIZZAZIONE (97)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Così sinteticamente circoscritto il thema decidendum, e chiarito che l’impugnata esclusione è, in effetti, parzialmente confermativa del precedente ed analogo provvedimento già vagliato ex art. 211 D. lgs. 50/2016 dall’ANAC con il parere n. 235 dell’11 maggio 2022, ritiene il Collegio doversi ritenere, in primis, l’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta, in estrema sintesi, l’irregolarità del subprocedimento di verifica dell’anomalia, in ragione: della sua durata (oltre cinque mesi); dell’omessa verbalizzazione delle operazioni; della carenza di attività di supporto tecnico per il RUP; della ritenuta assenza di adeguate competenze e conoscenze per eseguire la valutazione in capo al medesimo RUP. Trattasi, all’evidenza, di profili che – indimostrata, da parte del Consorzio ricorrente, la loro effettiva incidenza sull’esito definitivo del giudizio di anomalia – finiscono per tradursi in una critica indiscriminata e meramente formalistica dell’operato della stazione appaltante non sorretto da una qualsivoglia (condivisibile) concretezza.

V’è da aggiungere, peraltro che:

- il fatto che il procedimento di verifica dell’anomalia, comprensivo anche della fase incidentale di cui all’art. 211 d.lgs. 50/2016, sia durato più di “cinque mesi”, oltre ad essersi di fatto tradotto in maggiori occasioni di dialogo e confronto tra il ricorrente e la Stazione Appaltante sull’offerta economica (e, quindi, potenzialmente, in un vantaggio per il ricorrente la cui offerta era sottoposta a stringente scrutinio) non costituisce in via generale ed alla luce dell’attuale dettato dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, un dato di per sé rilevante ai fini della legittimità (o meno) dell’adottata determinazione finale, ben potendo la Stazione Appaltante richiedere – se necessario – plurimi e successivi chiarimenti all’operatore economico interessato dal subprocedimento dell’anomalia; ed anzi, una tale condotta, considerate la ratio e la finalità dell’istituto, deve ritenersi doverosa allorché permangano, dopo prime interlocuzioni, alcune perplessità in ordine all’attendibilità/fattibilità dell’offerta; del resto a più riprese la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “ben può accadere in concreto che [come si è verificato nel caso di specie], ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia e decida per questo di avanzare ulteriori richieste all’operatore economico” (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. V, 01/02/2021, n. 911; Cons. Stato Sez. IV, 07/08/2020, n. 4973 e ancora, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04/01/2021, n. 11, per cui “La circostanza che l'ulteriore fase di confronto procedimentale dopo la presentazione delle giustificazioni non sia più prevista come obbligatoria in ogni caso dalla norma di legge, non esclude infatti che la stazione appaltante non sia tenuta alla richiesta di ulteriori chiarimenti o a una audizione quando le circostanze concrete lo richiedano per l'incompletezza delle giustificazioni”);

- analogamente, non costituisce ex se motivo di illegittimità l’omessa verbalizzazione delle operazioni di verifica dell’anomalia, prescrivendo l’art. 97 D.lgs. 50/2016, il solo scambio “per iscritto” di rilievi e giustificazioni (nel caso di specie, pacificamente intervenuto); scambio sufficiente, nel disegno del legislatore ed anche solo intuitivamente - a ricostruire l’iter istruttorio alla base all’adozione del provvedimento finale; si aggiunga che, nel caso specifico, parte ricorrente non ha neanche indicato l’oggetto dell’omissione, limitandosi, in proposito, alla generica allegazione (“di tale lungo e complesso iter non vi è alcuna traccia di verbalizzazione”);

- infine e quanto all’asserita assenza di competenze in capo al RUP, l’Amministrazione resistente – ha ampiamente documentato in giudizio (cfr., all. 7 alla produzione documentale del 26 settembre 2022, cui, per brevità si rinvia) che oltre al diploma di scuola superiore (indicato in ricorso) – questi è funzionario dotato di notevole bagaglio esperienziale e di formazione specifica nel settore. Sicché anche con riferimento a tale profilo, la censura si presenta come inconferente e del tutto apodittica.


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