Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE ANOMALE – SOGLIA MINIMA PER UTIILE IMPRESA - NON SUSSISTE (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Anche con riferimento al terzo motivo di appello, l’istante sostanzialmente si limita a riproporre le censure già articolare in primo grado, senza evidenziare violazioni della legge di gara previste a pena di esclusione, ma mirando a contraddire la valutazione svolta dall’Amministrazione in termini di congruità dell’offerta e verifica dei giustificativi.

Già il giudice di primo grado ha evidenziato la contraddittorietà dell’impostazione dell’appellante nel dedurre l’esiguità della manodopera e contestualmente l’eccessivo ribasso.

Le censure risultano, peraltro, anche smentite in fatto, come evidenziato da parte appellata e dall’Amministrazione, laddove erroneamente l’appellante non considera che il costo per gli operatori è calcolato sulle 52,2 settimane/annue, comprendenti anche le sostituzioni, mentre correttamente non sono considerati i costi di sostituzione dei sostituti come indicato anche nei giustificativi. L’appellante peraltro, erroneamente equipara la reperibilità con il lavoro notturno, come già evidenziato dal giudice di primo grado.

Con riferimento al numero degli operatori addetti alla centrale, risulta dalla Relazione tecnica del RTI aggiudicatario.

Anche i costi di logistica riportano una prospettazione dell’appellante che non risulta coerente con quanto offerto dall’aggiudicataria.

Così anche con riferimento alla ricomprensione di figure professionali coinvolte occasionalmente.

Risulta, pertanto, completamente falsato il rapporto costo-utilità prospettato da parte appellante, attraverso un non riscontrato aggravamento della prima voce.

Peraltro, la giurisprudenza ha posto in luce che al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527).


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;