Giurisprudenza e Prassi

OEPV - SUBPROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - SCELTA DISCREZIONALE PA (97.3)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

Giova innanzitutto rilevare come il potere della stazione appaltante di verificare la congruità dell’offerta presentata dalla ricorrente non possa ritenersi in astratto escluso dalla previsione dell’art. 7 della lettera invito che ‒ riproducendo il disposto dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 sulla verifica obbligatoria dell’anomalia delle “offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” ‒ ha espressamente ribadito che “(…) il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.

L’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla lex specialis, disciplina i casi in cui, a fronte di specifici e tassativi indici di anormalità (“offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”) e del numero di offerte ammesse, la verifica dell’anomalia dell’offerta è da considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante.

Ciò non esclude, però, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, anche in assenza dei presupposti vincolati di cui al citato comma 3 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, possa procedere discrezionalmente a verificare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata anche nelle ipotesi di procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa (T.A.R., Campania, Salerno, Sez. I, 23 agosto 2019, n. 1479).

Nel caso che ci occupa, infatti, la stazione appaltante ‒ pur non essendo obbligata ad attivare il subprocedimento previsto dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione del numero esiguo delle offerte ammesse (solo due) ‒ ha legittimamente scelto di sottoporre a verifica di congruità l’offerta dell’impresa ricorrente in ragione della riscontata sussistenza indice di anormalità.

Ciò premesso, il provvedimento di esclusione della ricorrente adottato dalla stazione appaltante si fonda su una duplice motivazione e segnatamente:

- sul ritardo con cui le giustificazioni sono state depositate;

- “che le giustificazioni rese da codesto operatore economico appaiono piuttosto generiche e prive di allegata documentazione, non rendono immediatamente rilevabili e comprensibili le ragioni dell’offerta proposta e non consentono di apprezzare l’idoneità e l’adeguatezza dell’offerta (sospettata di anomalia)”.

In ordine alla tardività delle giustificazioni depositate dalla ricorrente, oggetto delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, deve evidenziarsi come il termine di giorni sette assegnato dal RUP ‒ seppure non rispondente al dettato dell’art. 97 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede, la concessione di un termine dilatorio non inferiore a quindici giorni (T.A.R. Veneto, n. 1052/2018) ‒ non ha concretamente inciso sull’effettività del contraddittorio.

Deve, infatti, rilevarsi come la lesione di tale termine dilatorio non ha prodotto nessun effettivo pregiudizio in capo ricorrente giacché, conformemente a quanto predicato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, in ragione della natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di cui all’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, n. 5499/2018), il RUP ha comunque valutato le giustificazioni rese dalla ricorrente, ritenendole generiche e insufficienti.

Né la parte ricorrente ha allegato e comprovato che la lamentata compressione del termine a contraddire abbia effettivamente inciso sulle sue potenzialità argomentative in sede di giustificazioni comportando un concreto pregiudizio al dialogo procedimentale.


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