INAPPLICABILITA' DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR) NELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (110)
Le deliberazioni ARERA in materia di sistema tariffario sono indirizzate alle stazioni appaltanti affinché predispongano il piano economico-finanziario a base di gara, ma non hanno attinenza diretta alla verifica di congruità delle offerte presentate dai singoli concorrenti. Ne consegue che, in sede di giustificazioni per l'anomalia, l'operatore economico può legittimamente dimostrare la sostenibilità della propria offerta basandosi sull'utile operativo stimato secondo la propria esperienza gestionale, senza l'obbligo di applicare le formule di remunerazione del capitale previste dal metodo MTR-2.
"La natura e la funzione delle citate delibere dell’Autorità istituita per il settore sono state oggetto di approfondimento da parte della Sezione in una recente sentenza, nella quale si è osservato che “il MTR [Metodo Tariffario Rifiuti, n.d.r.] in questione integra, in termini di scienza economica, una regolamentazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, nella specie rappresentato da un importo massimo della TARI che può essere preteso dalla platea degli utenti, in modo concettualmente non dissimile con quanto è previsto nel nostro ordinamento per altre fattispecie di monopolio naturale, ovvero per il servizio idrico e per il servizio di distribuzione del gas naturale…” e che “…in termini di interpretazione letterale, la disciplina del MTR di cui all’art. 1 comma 527 della l. 205/2017 e alle delibere ARERA è volta…a determinare i valori massimi della TARI che l’Amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece all’esito della gara indetta per affidarli e all’offerta fatta in quella sede dalla stessa parte interessata, per definizione capace di valutare il proprio interesse e quindi la remuneratività del prezzo offerto” (Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025 n. 6466).
Da qui l’erroneità della tesi accolta dal T.a.r nella sentenza appellata che, non considerando adeguatamente l’effettiva funzione del criterio MTR-2, ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse farne uso anche in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta della concorrente prima classificata, giudicando illegittima ed immotivata la decisione assunta nel senso favorevole alla società aggiudicataria, in quanto frutto di un non corretto esercizio da parte della stazione appaltante della sua discrezionalità."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

