IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA, L'OPERATORE ECONOMICO PUO' RIMODULARE LE SINGOLE VOCI DI COSTO, INCLUSE SPESE GENERALI E UTILE (110)
Nell’ambito di una gara pubblica, è ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo in sede di verifica dell'anomalia, non solo per sopravvenienze o errori di calcolo, ma anche per operare una diversa distribuzione degli oneri economici, purché il corrispettivo complessivo offerto resti invariato. Le indicazioni percentuali relative alle spese generali fornite dal legislatore per la progettazione (Art. 31, All. I.7, D.Lgs. 36/2023) non vincolano l'operatore economico in sede di giustificazione dell'anomalia, restando la valutazione della congruità rimessa al giudizio sintetico e globale della stazione appaltante.
“l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altr[e] voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni [...] rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (Cons. Sato, V, 29 luglio 2025, n. 6710).
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