Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA RIMODULAZIONE SOSTANZIALE DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (97.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2024

Le rimodulazioni delle voci di costo in sede di giustificazione dell'anomalia sono legittime solo se ragionevoli e proporzionate, non potendo mai tradursi in una portata sostanzialmente modificativa dell'offerta originaria che ne alteri l'equilibrio economico. È pertanto inammissibile la rettifica che, per coprire una sottostima dei costi della manodopera, proceda allo svuotamento quasi integrale dell'utile d'impresa e delle spese generali, configurando un tentativo tardivo di rendere congrua un'offerta non adeguatamente meditata.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati