Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA ANOMALIA - NECESSARIO SUPPORTO MOTIVAZIONALE (97)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Pur nei limiti che la giurisprudenza individua, il sindacato del giudice amministrativo sull’anomalia delle offerte nelle gare d’appalto è rivolto ad accertare che quest’ultima fase di gara abbia, in concreto, perseguito il fine suo proprio di “accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa” (Consiglio di Stato , sez. V , 15/09/2022 , n. 8012 ) e di “evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi” (Consiglio di Stato , sez. V , 27/09/2022 , n. 8330).

Nel caso di specie, tenuto conto di quanto risulta dagli elementi di giudizio e dai riscontri forniti dalle parti (elementi di prova, questi ultimi, prudentemente apprezzati dal giudice ex art. 64, ultimo comma c.p.a.), deve escludersi che lo svolgimento della fase di verifica di anomalia dell’offerta della ricorrente abbia perseguito e raggiunto tale fine, posto che le relative motivazioni di esclusione risultano manifestamente incongrue ed erronee.

Invero, il RUP, come dedotto dalla ricorrente, ha effettivamente disatteso i principi giurisprudenziali che sono stati correttamente invocati dalla parte ricorrente, essendo stato dichiarato incongruo l’utile indicato (tanto da determinare l’inaffidabilità dell’offerta economica) in maniera puramente enunciativa, senza allegare alcuna evidenza o supporto motivazionale riscontrabile in atti.

In altri termini, il giudizio di non congruità si è risolto in una affermazione o giudizio “mero”, mentre esso, pur nella latitudine molto ampia della discrezionalità tecnica, deve pur sempre scaturire da elementi di tipo economico, finanziario oppure operativo che ne consentano il riscontro.

Sono state, inoltre, trascurate le puntuali giustificazioni offerte, sulle quali il RUP non ha sostanzialmente effettuato alcun riscontro, con particolare riguardo sia al presupposto del giudizio di verifica della congruità, che ha natura globale e riguarda l’offerta nel suo insieme, rifuggendo dalla ricerca di specifiche e singole inesattezze essendo finalizzato ad accertare se l’offerta sia seria e attendibile nel suo complesso restando irrilevanti, sotto tale angolazione, singole voci di scostamento da parametri ordinari (correttamente la ricorrente evidenzia come, nel caso in esame, il RUP l’abbia esclusa dopo che era risultata prima nella graduatoria sia in relazione all’offerta tecnica sia in relazione all’offerta economica con riguardo ad una “voce” dell’offerta economica che presenta una incidenza del tutto marginale sul valore complessivo dell’appalto); e senza considerare la specificità del raggruppamento che, essendo costituito da organismi non lucrativi, è particolarmente idoneo a poter operare con margini di lucro ridotto (o addirittura a parità di costi).

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