Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE ANOMALE – COSTO DEL LAVORO- REGIME DELLA REPERIBILITÀ- INCIDENZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La figura della reperibilità non è del resto in sé preclusa dal Ccnl, che rimanda alla contrattazione integrativa per i regimi di flessibilità diversi da quelli previsti dallo stesso Ccnl, cui la reperibilità può essere funzionalmente assimilabile (cfr. art. 10, lett. c); v. anche l’art. 14 sulla suddivisione dei turni e distribuzione del lavoro).

Né rileva che non siano stati dimostrati in specie appositi accordi integrativi, atteso che questi – vista la loro non illegittimità – possono ben essere raggiunti, e in ogni caso stante l’assenza di preclusioni nel Ccnl potrebbero comunque ammettersi previsioni di siffatto tenore nei contratti individuali.

Il regime della reperibilità non è d’altra parte estraneo all’ordinamento (cfr. l’art. 7 d.lgs. n. 66 del 2003; cfr. anche gli ampi margini riconosciuti alla contrattazione di prossimità dall’art. 8 d.l. n. 138 del 2011).

Né rileva in senso contrario il richiamo al precedente della Corte di giustizia invocato dall’appellante (i.e., Corte di giustizia, 21 febbraio 2018, causa C-518/15) che, nell’affermare il principio per cui le “ore di guardia” vanno considerate come “orario di lavoro”, precisa che ciò vale per le ore vincolate presso un “luogo stabilito”, nel quale cioè il lavoratore è tenuto a permanere; ma “diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà”.

È dunque anzitutto il vincolo di luogo che assume rilievo nella qualificazione dell’attività “di guardia” o reperibilità alla stregua di “orario di lavoro” (cfr. lo stesso principio affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui l’articolo 2 della direttiva n. 2003/88 deve essere interpretato nel senso che devono essere considerate come “orario di lavoro” le ore di guardia che un lavoratore “trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività”).

Il che non si verifica nel caso di specie, in cui la reperibilità non è associata ad alcuna restrizione negli spostamenti del lavoratore, ma a un mero regime di raggiungibilità con vari mezzi comunicativi, obbligo di risposta, e successiva necessaria copertura della postazione assegnata.

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LAVORATORE: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario de...
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