Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI ANOMALIA - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA - SINDACABILE SOLO PER IRRAGIONEVOLEZZA (97)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2023

Sotto tale profilo, dunque, il giudizio discrezionale espresso dalla stazione appaltante in ordine alla non congruità dell’offerta della società ricorrente sfugge ai profili di illegittimità dedotti con il ricorso qui in esame. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 10/10/2022, n. 6221; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III. 07/07/2022, n. 2234) la verifica dell'anomalia dell'offerta e l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante con la conseguente impossibilità per il G.A. di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione, se non in presenza di evidenti vizi di irragionevolezza e/o abnormità della relativa valutazione che, in specie, non emergono.

Ed invero, nei predetti margini il sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni di merito della P.A. risultino palesemente inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. In altre parole, il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale riservato all'Amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara. Secondo il Consiglio di Stato (sez. III, 01/04/2022, n. 2414) il giudizio di non anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...