Giurisprudenza e Prassi

COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO – INCOMPLETEZZE– ESCLUSIONE DALLA GARA – NON SUSSISTE.

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Todima S.r.l. - Procedura di affidamento di interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona Sipportiche in Cori (LT) - Importo a base di gara: euro 1.831.112,97 – S.A.: Comune di Cori (LT).

In base al principio di tassatività delle cause di esclusione l’imprecisa, irregolare, incompleta o lacunosa redazione del computo metrico non estimativo (che non costituisce elemento essenziale per l’ammissibilità e la validità dell’offerta) non può determinare l’esclusione dalla gara, ma incidere eventualmente sulla valutazione dell’offerta tecnica.

Secondo le specifiche disposizioni della legge di gara, il computo metrico non estimativo non costituisce elemento essenziale per l’ammissibilità e la validità dell’offerta, essendone prevista la presentazione in termini facoltativi e “ove necessario” allo scopo di illustrare gli elementi delle lavorazioni da eseguire che si discostano dal progetto definitivo, già descritte nella relazione tecnica. Pertanto, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione (ed in mancanza di un’apposita clausola della legge di gara che ne prevedesse espressamente l’esclusione) l’eventuale imprecisa, irregolare, incompleta o lacunosa redazione di tale documento non avrebbe mai potuto determinare l’esclusione dalla gara della società aggiudicataria, ma incidere eventualmente sulla valutazione dell’offerta tecnica, relativamente alle voci di miglioria poco chiare (cfr. per un caso analogo Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793); rilevato che la disciplina della legge di gara ed in particolare la previsione della produzione del computo metrico non estimativo a supporto della relazione tecnica (documento prodotto dall’aggiudicataria) consente in radice di negare che l’offerta della Grandi Lavori S.r.l. potesse essere considerata indeterminata e, quindi, da escludere sussistendo, al contrario, la documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara ed essendo individuabile in cosa consistono le migliorie da essa offerte. Laddove, invece, appaiono irrilevanti eventuali imprecisioni nel computo metrico, che, peraltro, l’aggiudicataria ha chiarito in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. Nello specifico, dalla documentazione in atti risulta che: la voce MIGL_B3b integra la lavorazione prevista a base di gara di revisione e restauro di paramento in pietra locale mediante l’utilizzo di un prodotto solvente specifico; la voce MIGL_B4_a sostituisce parzialmente la malta di calce additiva con resina acilica con resina “tipo acrylic 33”; la voce MIGL_C1_a e MIGL_C1_b sostituiscono integralmente (quindi azzerano) rispettivamente le voci del capitolato R.030.030.07.b ed R.030.030.07.c (come consentito dall’art. 1.2 del disciplinare che fa riferimento alla possibilità sia di sopprimere integralmente delle voci sia di aggiungere o sostituire migliorie alle voci soppresse).

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RESTAURO: L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;