Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE ILLEGITTIMA - L'OFFERTA PRETERMESSA VA ESAMINATA DALLA MEDESIMA COMMISSIONE SE RIMASTA SEGRETA (77.1)

ANAC PARERE 2024

L'art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile al caso in esame ratione temporis stabilisce che <<In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 30/2012, ha precisato che il rinnovo degli atti della procedura, conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo di esclusione di uno dei concorrenti, deve limitarsi alla sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara; a tale soluzione si è pervenuti valorizzando i principi di continuità delle operazioni e di contestualità delle valutazioni cui è soggetto lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti della P.A.: ciò allo scopo di assicurare al massimo grado l'obiettività ed omogeneità delle determinazioni della stazione appaltante nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti.

<<La riconvocazione della commissione di gara per il riesame dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, pur dopo l'apertura delle offerte economiche, costituisce evenienza del tutto fisiologica e conforme al principio che si ricava dall'art. 77 CO. 11 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell'ipotesi di rinnovo delle operazioni di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione (è pacifico che, laddove il rinnovo delle operazioni intervenga a seguito di annullamento dell'aggiudicazione, la commissione abbia già conosciuto le offerte economiche presentate dai concorrenti (...)>> (cfr. TAR Toscana, sez. III, sent. 13 novembre 2018, n.1490; in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 marzo 2017, n. 1320); nella fattispecie in esame l'offerta della società seconda classificata non è stata aperta a causa dell'esclusione dalla gara comminata dalla Stazione appaltante per l'assenza di un requisito di partecipazione (dichiarato poi illegittimo dal giudice amministrativo) rimanendone, dunque, preservata la segretezza.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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