Giurisprudenza e Prassi

DOLO APPALTATORE FASE PRECONTRATTUALE - ANNULLAMENTO CONTRATTO - LEGITTIMO.

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 2021

Nel caso specifico, nella prova campione di ottobre 2017, che è stata pacificamente alla base della scelta del materiale e del consenso di …., non ha utilizzato il prodotto convenuto Sikafloor PurCem – 21 con colorazione grigio luce RAL 7035, ma una mistura creata dalla stessa R. al fine di ottenere il colore voluto dalla committente. Tale condotta, ad avviso del Tribunale, integra gli estremi del dolo contrattuale quale vizio del consenso ai sensi dell’art. 1439 c.c., a mente del quale il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo, dunque, è causa di annullamento del contratto, allorché si sia concretato in artifici o raggiri o anche menzogne, che – ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà – siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato (v. Cass. 2003, n. 5166, 2006, n. 6166; v. anche Cass. S.U. 1996, n. 1955, secondo la quale, a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia, quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., con la conseguenza che a produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, è emerso che l’appaltatrice -Omissis-, in sede di campionatura, non ha utilizzato il materiale convenuto.

Non vi è dubbio che, con tale condotta, -Omissis- ha posto in essere un contegno fraudolento che ha indotto -Omissis- a prestare il proprio consenso ad un contratto di appalto che non avrebbe mai concluso se avesse saputo sin dall’inizio che nella campionatura aveva utilizzato dei materiali non rispondenti.

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ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...
ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...
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