Giurisprudenza e Prassi

IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DEVE ESSERE PRECEDUTO DALLA COMUNICAZIONE FORMALE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TAR SICILIA PA SENTENZA 2026

L'esercizio del potere di autotutela finalizzato all'annullamento d'ufficio di un'aggiudicazione, configurandosi come atto ampiamente discrezionale, postula la necessaria preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, al fine di garantire l'effettivo contraddittorio procedimentale. L'omissione di tale comunicazione vizia in modo insanabile il provvedimento di secondo grado.

"Va osservato preliminarmente che “…la Pubblica Amministrazione ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora l’Ente aggiudicatore indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara: siffatte ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349)…” (C.G.A.R.S., 30 dicembre 2025, n. 1064).

Ciò posto, va evidenziato altresì che il provvedimento all’esame non costituisce esercizio del potere di revoca (tenuto conto che non si indicano circostanze fattuali sopravvenute, né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato e, dunque, non si opera in termini

di opportunità), bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, l’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato.

In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto (cfr. in termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602)."

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