Giurisprudenza e Prassi

ANNULLAMENTO D'UFFICIO AGGIUDICAZIONE - ITER MOTIVAZIONE PA - NECESSARIO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Rileva il Collegio che secondo giurisprudenza costante, “l’obbligo motivazionale posto in capo all’amministrazione pubblica può ritenersi assolto per relationem nel caso in cui dagli atti ai quali viene fatto riferimento sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si è determinata” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2021, n. 6063; id. Sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1341).

Orbene, nel caso di specie, il generico richiamo alla “richiesta formale” indirizzata al Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro non consente, di per sé, di risalire alle ragioni concrete che hanno indotto S. ad annullare l’aggiudicazione già disposta in favore di D,.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che, pur non sussistendo un obbligo di produrre all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, esiste comunque l’obbligo “di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta” (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 967; id. Sez. IV 20 gennaio 2022, n. 372, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8276 e Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6598).

E infatti, affinché l’obbligo motivazionale possa considerarsi assolto per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”. Negli stessi termini l’art. 7, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Ebbene, nel caso in esame il provvedimento impugnato non indica espressamente l’atto sul quale S. ha basato la propria decisione, che non è la richiesta (del parere), di cui, in ogni caso, non sono riportati né gli estremi, né l’oggetto, bensì la risposta del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bolzano, che non è neppure menzionata nel provvedimento impugnato.

In conclusione il Collegio ritiene che l’onere motivazionale non possa considerarsi assolto da S. nemmeno per relationem.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;