Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL SINDACATO ANAC SULLA LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN SEDE DI ANNOTAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'annotazione nel Casellario Informatico delle risoluzioni contrattuali per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica per la quale l'ANAC è tenuta a una motivazione attenuata, limitata alla verifica della non manifesta infondatezza della notizia. All'Autorità non compete l'accertamento circa la legittimità della risoluzione o l'imputabilità dell'inadempimento, compiti riservati esclusivamente al giudice civile, salvo il caso di risoluzione manifestamente abnorme o irragionevole.

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