Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONTRATTUALE: L'ANAC ESERCITA UN POTERE DI ACCERTAMENTO SULLA SEGNALAZIONE, E NON DI VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEI FATTI (213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Perché si comprenda il tipo di valutazione che l’A.n.a.c. è chiamata ad effettuare al cospetto della segnalazione di una risoluzione contrattuale è necessario ricordare che l’Autorità non svolge, ai fini dell’annotazione, un ruolo “arbitrale” e che, quindi, non è possibile affidarle «con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che [l’operatore economico segnalato] non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 16 maggio 2025, n. 9355 e 9354; 29 aprile 2025, n. 8310; 10 marzo 2025, n. 5005), dovendosi limitare «ad un sommario esame del merito della vicenda e, quindi, ad un sindacato estrinseco e debole sul fatto, funzionale solo ad escludere la “manifesta infondatezza” della notizia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), del regolamento, all’esito di un procedimento che, senza addentrarsi negli approfondimenti istruttori sul fatto propri dell’accertamento giurisdizionale, scongiuri semplicemente il rischio di dare visibilità a provvedimenti unilateralmente assunti dalle stazioni appaltanti privi di qualsiasi fumus di fondatezza» (T.a.r. Roma, I-quater, 30 aprile 2024, n. 8540).

Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che «7.2.3. L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato» (Cons. Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9226).

Il procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici non può essere, infatti, la sede per ottenere, nei tempi rapidi di un procedimento amministrativo, un livello di profondità nell’accertamento dei fatti che è, invece, proprio del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario, generandosi altrimenti un’inammissibile “confusione” tra due poteri radicalmente diversi per natura e finalità: quello amministrativo, ancorché con caratteri peculiari, come quello intestato all’A.n.a.c. (su cui T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151; 28 novembre 2024, n. 21445), e quello giurisdizionale.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)