Giurisprudenza e Prassi

NATURA PUBBLICITARIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC E NON PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'annotazione nel casellario informatico delle informazioni ricevute da ANAC assolve a una funzione pubblicitaria e non sanzionatoria, essendo finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti l'acquisizione di notizie utili per la valutazione dell'integrità morale dei concorrenti. Il termine per la segnalazione da parte della stazione appaltante non è perentorio rispetto all'avvio del procedimento di annotazione, il quale può essere attivato anche d'ufficio. L'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza e l'utilità della notizia, senza dover sindacare il merito delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in ordine alla gravità dell'illecito professionale o all'adeguatezza del self-cleaning.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)