MANCATO CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE: INVALIDA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELL'ANAC (222.10)
L'art. 7 della legge n. 241/1990 sancisce un principio cardine dell’ordinamento; l'avvio del procedimento deve essere sempre comunicato in anticipo ai soggetti destinati a subirne gli effetti pregiudizievoli, per consentire loro di partecipare e difendersi. Questo principio assume valore ancora più rilevante qualora l'atto finale, come l'annotazione nel Casellario A.n.a.c., abbia natura afflittiva, incidendo sulla reputazione e sulla capacità operativa di un'impresa.
Il difetto di partecipazione procedimentale vizia irrimediabilmente l’impugnata annotazione nel Casellario informatico delle imprese, inserita ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 5 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, di cui alla delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023.
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