Giurisprudenza e Prassi

MANCATO CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE: INVALIDA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELL'ANAC (222.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

L'art. 7 della legge n. 241/1990 sancisce un principio cardine dell’ordinamento; l'avvio del procedimento deve essere sempre comunicato in anticipo ai soggetti destinati a subirne gli effetti pregiudizievoli, per consentire loro di partecipare e difendersi. Questo principio assume valore ancora più rilevante qualora l'atto finale, come l'annotazione nel Casellario A.n.a.c., abbia natura afflittiva, incidendo sulla reputazione e sulla capacità operativa di un'impresa.

Il difetto di partecipazione procedimentale vizia irrimediabilmente l’impugnata annotazione nel Casellario informatico delle imprese, inserita ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 5 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, di cui alla delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)