Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER LA NEGLIGENZA NEI RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
È legittima l'annotazione nel Casellario Informatico disposta dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, qualora l'operatore economico ometta di rendere correttamente le dichiarazioni prescritte e non fornisca tempestivi chiarimenti alla stazione appaltante, segnalando eventuali errori materiali interni solo dopo un considerevole lasso di tempo, poiché tale condotta evidenzia una carenza di diligenza rilevante per il giudizio di affidabilità.
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