Giurisprudenza e Prassi

Illegittimità annotazione ANAC per inesattezze marginali ed errori materiali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'esercizio del potere di annotazione da parte dell'ANAC richiede una valutazione non solo sulla conferenza della notizia rispetto alle finalità del Casellario, ma anche sulla sua utilità concreta come indice di inaffidabilità professionale. Non è legittima l'annotazione basata su inesattezze dell'offerta tecnica che si rivelino essere meri errori materiali di trascrizione o carenze marginali di singoli mezzi d'opera rispetto a una flotta numerosa, specialmente se l'operatore dimostra l'assenza di vantaggi competitivi derivanti dall'errore e la disponibilità di un'organizzazione comunque idonea all'esecuzione del servizio.

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