Illegittimità annotazione ANAC per difetto di istruttoria su risoluzione contestata
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È illegittima per difetto di istruttoria l'annotazione ANAC di una risoluzione contrattuale quando l'Autorità omette di valutare elementi di straordinarietà dedotti dall'operatore economico, quali le risultanze di un Accertamento Tecnico Preventivo che attesta l'ineseguibilità del progetto e l'anteriorità di un'azione giudiziaria di risoluzione per inadempimento promossa dall'appaltatore contro la stazione appaltante.
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)