CANCELLAZIONE ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO ANAC: SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE (35)
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di annotazione essenzialmente per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
All’udienza del 17 febbraio 2023 il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio.
In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, stante l’intervenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario in data 9 settembre 2025, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
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