Giurisprudenza e Prassi

ANNULLATA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO SE L'ANAC SUPERA IL TERMINE PERENTORIO DI CENTOTTANTA GIORNI (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Il termine di 180 giorni fissato dall'art. 17 del Regolamento ANAC per la chiusura della fase istruttoria del procedimento di annotazione deve considerarsi perentorio. La natura necessariamente tempestiva dell'annotazione risponde all'esigenza di non gravare l'operatore economico di un onere probatorio eccessivo circa la propria affidabilità per fatti risalenti e di garantire alle stazioni appaltanti informazioni attuali. Il superamento di tale termine, in assenza di atti formali di sospensione, comporta l'annullamento dell'iscrizione per tardività.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)