Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE CASELLARIO - LEGITTIMA PER ILLECITO PROFESSIONALE SEGNALATO DALLA S.A. E CHE HA COMPORTATO L'ESCLUSIONE (213.10 - 80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Come già esposto in narrativa, l’annotazione inserita nel Casellario Anac a carico della -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 prende le mosse dal provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica adottato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016 per avere la stessa -OMISSIS- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

La motivazione formulata al riguardo dall’Anac è da ritenersi legittima e adeguata, sfuggendo alle critiche dell’appellante.

Sotto un primo profilo, inerente alla enucleazione e ricostruzione della vicenda, l’Autorità dà ben conto della condotta contestata dalla stazione appaltante all’interessata, consistente nel fatto che un funzionario dell’Agenzia del Demanio aveva ricevuto sull’utenza telefonica datagli in uso dall’amministrazione, e con invio da utenza riconducibile proprio alla società appellante, un videomessaggio allusivo alla possibilità di connessioni tra l’impresa prima classificata nella procedura di gara e la criminalità organizzata, nonché alle conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero potute derivare per i funzionari coinvolti nel procedimento.

Va premesso, al riguardo, che il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, approvato con delibera n. 861/2019 (e, successivamente, delibera n. 721/2020, analoga in parte qua) dell’Autorità, prevede all’art. 8, comma 2, lett. a), fra le notizie, informazioni e dati da iscrivere a Casellario, sub sezione “B” quelli relativi ai “provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto […] per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”.

In tale contesto, l’annotazione riguarda per l’appunto, nella specie, un provvedimento d’esclusione da una gara d’appalto, adottato ex art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016, e rispetto a cui l’Anac ha ritenuto che l’informativa possa essere utile per l’apprezzamento “relativo all’affidabilità del contraente” (in linea anche con le suddette previsioni regolamentari), con valutazione comunque in sé non irragionevolmente né illegittimamente espressa, considerato appunto che viene qui in rilievo un’espressa causa escludente, integrata attraverso la condotta nei termini sopra descritti - riconducibili al tentativo d’interferire indebitamente col processo decisionale della stazione appaltante, come suesposto - che ben può costituire notizia utile, da annotare nel casellario ai fini del (complessivo, e comunque rimesso all’apprezzamento di ciascuna stazione appaltante) giudizio di affidabilità sull’operatore economico.

Il che è sufficiente a confermare la legittimità del provvedimento a fronte delle doglianze formulate dall’appellante, rendendo irrilevanti le residue censure mosse nei confronti della sentenza in ordine al richiamo da parte di questa alla “risoluzione contrattuale”, che peraltro è stata in realtà semplicemente annoverata dal Tar fra le ipotesi, così come i gravi illeciti professionali, tali da non richiedere una particolare motivazione a fini dell’utilità dell’annotazione a casellario (ferma restando nella specie, per le ragioni suindicate, la sufficienza della motivazione espressa dall’amministrazione, come qui riconosciuta).

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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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