Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - LIMITE TEMPORALE MASSIMO RILEVA SOLO PER FORMULAZIONE INTERDITTIVA (80.12)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Il limite temporale massimo di permanenza dell’annotazione nel Casellario ANAC fissato prima dall’art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/2006 e, poi, dall’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 va interpretato nel senso che lo stesso riguarda esclusivamente l’annotazione nella sua formulazione interdittiva (e non osta quindi alla trasformazione dell’annotazione in mera “pubblicità notizia” e alla sua permanenza oltre il termine massimo previsto dalle predette disposizioni).

Una tale conclusione, infatti, appare ragionevole (e coerente con la ratio sottesa alla normativa di riferimento) se si considera che, in primo luogo, il permanere della notizia relativa all’irrogazione della sanzione interdittiva nel Casellario informatico (al solo fine di “pubblicità notizia”) risponde alla ragionevole finalità di consentire alle stazioni appaltanti di verificare che l’o.e. interdetto non abbia proposto una domanda di partecipazione a una procedura di gara durante il periodo di interdizione (ed è quindi funzionale «al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo», atteso che le s.a. potrebbero trovarsi a svolgere tale verifica in un momento ampiamente successivo allo spirare del termine di interdizione).

Sotto altro profilo, va poi evidenziato che – così come argomentato dall’ANAC nelle proprie difese – la notizia che l’operatore economico sia stato destinatario di una sanzione interdittiva da parte di ANAC (la cui irrogazione non dipende solo dalla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ma richiede una verifica puntuale in ordine alla sussistenza di dolo o colpa grave in capo all’operatore economico) costituisce di per sé una notizia utile alle stazioni appaltanti «per la verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c)» e che, quindi, il permanere dell’annotazione (sotto forma di pubblicità notizia) è funzionale a consentire alle stazioni appaltanti di considerare le eventuali sanzioni interdittive irrogate in passato (rectius, nel triennio antecedente, cfr. Tar Lazio, II, 6 luglio 2020, n. 7742 e art. 57, comma 7, Direttiva 2014/24/UE) all’operatore economico nell’ambito della complessiva valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.

Se, infatti, è noto che durante il periodo di interdizione «il diritto vivente conferisce all’iscrizione interdittiva ANAC la rilevanza di “causa automatica di esclusione” dalla gara, statuendo una relazione di consequenzialità causale immediata e diretta tra i due eventi (iscrizione ed esclusione) non mitigata da eventuali misure di self-cleaning o da interventi di carattere valutativo – discrezionale» (cfr. Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2022, n. 6811), un’interpretazione coerente della normativa di riferimento (e orientata alla tutela del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.) non consente di escludere la possibilità che – decorso il termine di interdizione – l’irrogazione di un provvedimento interdittivo (nel triennio antecedente) che ha come presupposto la colpa grave o il dolo dell’operatore economico possa comunque essere considerata dalle stazioni appaltanti (insieme a ulteriori elementi e nell’ambito di una valutazione discrezionale che tenga conto anche dell’attività posta in essere dell’operatore economico dopo la sanzione, ad. es. l’adozione di modelli organizzativi idonei a scongiurare il rischio di rendere nuovamente una falsa dichiarazione colposa) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (cfr. in tal senso Tar Lazio, I, 18 ottobre 2021, n. 10659, secondo cui la notizia relativa a una sanzione interdittiva non più efficace irrogata nei confronti dell’o.e. economico costituisce comunque «un’informazione potenzialmente rilevante per la formazione in capo alla stazione appaltante di una decisione consapevole circa il possesso dei requisiti di partecipazione, avuto riguardo alla presenza di circostanze pregresse valutabili quale “grave illecito professionale”»).

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