Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC - NECESSARIA NOTIZIA UTILE E COMPLETA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

All’Autorità era invero sottratta ogni valutazione in ordine ai profili schiettamente civilistici della vicenda risolutoria. L’ANAC ha assunto una notizia sicuramente rilevante ed utile, in quanto potenzialmente rappresentativa di una inaffidabilità dell’operatore e dunque potenziale causa escludente da future competizioni. Non vi è dubbio che, in disparte gli esiti delle contestazioni civilistiche in ordine all’esatta sussistenza dei presupposti per accedere al rimedio risolutorio, la circostanza in sé è sicuramente da qualificarsi come notizia utile che correttamente l’Autorità ha provveduto ad annotare. La contestazione in giudizio degli inadempimenti contrattuali non costituisce una condizione impeditiva all’annotazione della notizia utile, in quanto tale ulteriore circostanza potrà essere oggetto di specifica valutazione da parte delle stazioni appaltanti ai fini del giudizio sull’affidabilità dell’impresa, anche all’esito del giudizio civile che, all’attualità, risulta pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ciò posto, deve però pure ricordarsi il condivisibile assunto giurisprudenziale secondo cui l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili”, come recentemente ribadito dalla Sezione, deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (cfr. TAR Lazio, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178 e 24 aprile 2018, n. 4577) e che dunque siano tendenzialmente complete di tutti gli elementi che connotino il fatto annotato in tutti i suoi aspetti; tenendo, altresì, conto della circostanza che “l’iscrizione della società nell’area B del casellario informatico può indurre le stazioni appaltanti ad assumere provvedimenti restrittivi all’ammissione della società alle procedura di gara, fidando sul carattere definitivo della precedente risoluzione, invero ancora sub judice” (Cons. Stato, sez. V, 5.4.2018, n. 1520).

Cionondimeno, nel caso di specie l’Autorità ha riportato nella annotazione una circostanza sicuramente significativa, e cioè la pendenza del giudizio civile instaurato dalla ricorrente avverso la risoluzione de qua, nell’ambito del quale l’istante ha contestato il presupposto della sussistenza di episodi di grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

Dal che deriva la sicura completezza dell’annotazione, come tale, idonea a svolgere in maniera adeguata la sua funzione di pubblicità-notizia.


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