ESERCIZIO POTERE SANZIONATORIO ANAC – CONCLUDERSI NEL LIMITE TEMPORALE RAGIONEVOLE
Vale ricordare il solido assunto giurisprudenziale secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695)”. È evidente, quindi, che il procedimento, a seguito della sospensione disposta in data 17 novembre 2020, è ripreso in data 11 febbraio 2021, ossia quando la ……. ha comunicato la formazione del giudicato con cui è stato deciso l’appello innanzi al Consiglio di Stato, con la conseguenza che il procedimento doveva concludersi il 29 aprile 2021 e non il 30 aprile 2021, come invece è avvenuto.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui