Giurisprudenza e Prassi

IMPRESA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI - AMMESSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

La infondatezza dei motivi terzo, quarto e quinto dell’appello, che riguardano sotto vari aspetti la legittimità dell’esclusione di imprese che si trovano in amministrazione controllata, implica che gli stessi possano essere esaminati congiuntamente.

La loro infondatezza è relativa alla questione che l’amministrazione controllata non è una vera e propria procedura concorsuale che si introduce a seguito della fine attiva della vita di un’impresa, per cui si rende necessario ripartire in modo sostanzialmente equitativo i beni residui dell’impresa medesima, ma è, al contrario, un esperimento interlocutorio, tramite il quale si cerca in qualche modo di recuperare alla vita economica attiva un’impresa che si trova in uno stato di crisi, per cui la stessa ha bisogno di essere aiutata nel risollevarsi da una crisi che potrebbe comprometterne l’esistenza in futuro.

Proprio per ciò, vale a dire per il fatto che il sistema istituzionale pubblico prevede un intervento di salvaguardia per fini risanativi, non può ammettersi, contraddittoriamente con la suddetta finalità, che lo stesso sistema istituzionale preveda, poi, che l’impresa che si trova in uno stato di amministrazione controllata debba essere esclusa dalla partecipazione ad una gara pubblica.

Certamente, in un sistema di aggiudicazione ove sia prevista una valutazione complessiva anche della struttura esistente delle imprese partecipanti ad una gara pubblica, può essere presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la situazione organizzativa concreta scaturente da tale situazione di precarietà, ma non può certo in via preventiva individuarsi una causa di esclusione per il solo fatto del trovarsi l’impresa in una situazione di amministrazione controllata che, come si è detto in precedenza, non è affatto una situazione parificabile al fallimento o alle altre situazioni concorsuali, ma, al contrario, una situazione che viene presa in considerazione dall’ordinamento al fine opposto di salvare l’impresa dalla momentanea situazione di difficoltà, per evitare la dissoluzione della stessa.

In questo senso, l’affermazione dell’azienda appellante circa il fatto della necessità di avere un interlocutore affidabile si scontra con la finalità istituzionale prima indicata di sostegno giuridico all’impresa in difficoltà, per cui le imprese in amministrazione controllata sono da considerare, da un punto di vista ordinamentale, soggetti posti sotto tutela istituzionale e, conseguentemente, fin tanto che dura tale tutela, certamente affidabili, anche se, come si è avvertito in precedenza, esclusa in ogni caso la possibilità dell’esclusione “a priori”, è sempre possibile una valutazione della situazione tecnica ed economica dell’impresa, nell’ambito dell’attribuzione di un punteggio valutativo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...