Giurisprudenza e Prassi

ILLECITO PROFESSIONALE E AMMINISTRATORE DI FATTO - NATURA E LIMITI DI TALE CARICA ( 94.3)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Nella specie, l’Autorità dello Stretto ha rappresentato alla mandataria dell’RTI aggiudicatario di valutare la possibilità di evitare la revoca in danno con l’estromissione della mandante, facendo riferimento alle seguenti circostanze: “-OMISSIS- ha attivamente partecipato negli ultimi mesi alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere, partecipando a riunioni e sopralluoghi tenutisi presso questa AdSP, dimostrando di fatto un ruolo attivo, operativo e decisionale nella gestione dell’ATI aggiudicataria dei lavori di che trattasi”; “il nominato, da notizie, è stato recentemente colpito da misura interdittiva della capacità di contrarre con la P.A.”; “la qualifica di “amministratore di fatto” è rilevante ai fini legali”.

In estrema sintesi la stazione appaltante ha sviluppato il seguente ragionamento: -OMISSIS- è l’amministratore di fatto del raggruppamento aggiudicatario, in quanto ha partecipato attivamente alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere; la sopravvenienza della sua incapacità di contrarre con la P.A. integra i presupposti dell’esclusione per illecito professionale; la mandataria può mantenere ferma l’aggiudicazione estromettendo la mandante di cui questi è stato dipendente.

A ben vedere, la stazione appaltante, ponendo la mandataria di fronte all’alternativa tra l’estromissione della mandante e la revoca dell’aggiudicazione, ha di fatto esercitato un potere di esclusione dalla gara, cosicché deve verificarsi la correttezza del suo esercizio.

Osserva il Collegio come la motivazione sia alquanto scarna in quanto incentrata sulla non meglio precisata partecipazione attiva alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere e alla partecipazione a riunioni e sopralluoghi.

Tale circostanza è stata contestata, nel corso del contraddittorio procedimentale, dalla ricorrente la quale ha rappresentato, senza ricevere repliche puntuali, che -OMISSIS-, prima di dare le dimissioni, aveva partecipato solo a una riunione informale, presso la sede dell’Autorità, finalizzata a valutare la consegna anticipata dei lavori, unitamente al RUP, a un dirigente tecnico della mandataria (Ing. -OMISSIS-) e a un dirigente tecnico della cooptata -OMISSIS-.

Ne deriva che è rimasta priva di prova (anche nel presente giudizio) la circostanza della partecipazione attiva alle fasi propedeutiche all’avvio del cantiere, la quale, peraltro, in assenza dell’indicazione di ulteriori circostanziati elementi, non consentiva di qualificare il soggetto in questione quale amministratore di fatto del RTI.

Come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente si trattava di elementi di fatto determinanti su cui l’Amministrazione aveva espresso un giudizio di rilevanza della posizione del soggetto in questione all’interno del Consorzio stabile progettisti, cosicché andava dimostrato, ad esempio con la produzione dei relativi verbali, che quelle “riunioni” e quei “sopralluoghi” si erano effettivamente svolti, dove e alla presenza di chi e, soprattutto, a quali scopi e con quali conseguenze pratiche e/o operative sull’appalto de quo.

La prova gravava sulla stazione appaltante, non potendosi pretendere dal Consorzio ricorrente più di quanto fatto in assenza della puntuale indicazione delle circostanze in fatto da confutare.

Per completezza va rilevato che a diversa conclusione non può giungersi sulla base del riferimento fatto da-OMISSIS- all’avvenuto conferimento di procure, in quanto le stesse erano riferite alla gestione di alcune determinate commesse puntualmente individuate e non afferivano alla gara in questione.

La fondatezza della doglianza riferita all’insussistenza dei presupposti della revoca in danno consente al Collegio di assorbire il profilo di censura riferito all’omessa valutazione delle misure di self cleaning adottate dalla mandante.



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