LEGITTIMA L'EQUIVALENZA TECNICA TRA PRODOTTI IDENTICI DI DIVERSO MARCHIO COMMERCIALE (95.2)
Il principio di equivalenza tecnica permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e consente alla stazione appaltante di ammettere offerte formalmente non conformi alla lex specialis ma sostanzialmente corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione. La fattispecie dell'aliud pro alio è ravvisabile solo quando il bene offerto sia radicalmente diverso da quello richiesto, rendendo indeterminato l'oggetto dell'appalto; tale vizio non sussiste se la discrepanza riguarda esclusivamente la denominazione commerciale di componenti prodotti dal medesimo gruppo industriale e dotati delle medesime caratteristiche prestazionali.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

