Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE TEMPORANEA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - NON DETERMINA CARENZA DEL REQUISITO

TAR SICILIA PA SENTENZA 2023

Il collegio reputa infondato il secondo motivo del ricorso principale, con il quale è stata dedotta la sospensione dell’iscrizione di M. s.r.l. alla categoria 1 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali dal 25 al 26 marzo 2023, ossia in costanza di gara.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente – che invoca, a supporto della propria tesi, il precedente reso su analoga fattispecie dal T.A.R. Puglia, Lecce (18 gennaio 2022, n. 72) - la sospensione dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, seppur temporanea, avrebbe determinato uno iato nel possesso da parte della controinteressata dello specifico requisito di idoneità professionale, richiesto a pena di esclusione dalla legge di gara.

In considerazione delle caratteristiche della sospensione in parola, il collegio ritiene maggiormente convincente il diverso orientamento giurisprudenziale per il quale “la sospensione dell’iscrizione all’ANGA…rappresenta un provvedimento meramente temporaneo e interinale legato al mancato pagamento dei diritti d’iscrizione, che non fa venir meno il possesso del requisito ma anzi lo presuppone, agendo solo sull’efficacia temporanea dell’iscrizione: solo in caso di perdurante sospensione per oltre 12 mesi si perviene infatti alla cancellazione dell’impresa dall’ANGA ex art. 20, comma 1, lett. f), d.m. n. 120 del 2014 (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V, 5 settembre 2022, n. 7732” (così Consiglio di Stato, sez. V, n. 11722/2022, con cui è stato riformato il precedente del T.A.R. Puglia citato da parte ricorrente).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;