Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA - OBBLIGO PA ESPRIMERSI IMMEDIATAMENTE - NON SUSSISTE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2021

Non sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo di provvedere sulla richiesta di riverificare i requisiti ex art. 80 dell’aggiudicataria, sostanziandosi la richiesta stessa in un invito all’autotutela.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 04/11/2020, n. 6809; in termini, da ultimo, C.d.S. Sez. IV, 09/07/2020, n. 4394 e Sez. II, 03/06/2020, n. 3462; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20/10/2020, n. 1141; T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 15/10/2020, n. 2634; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 05/10/2020, n. 1304).

Del resto, diversamente opinando, con particolare riferimento al profilo –che qui rileva- della verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice dei contratti in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, si consentirebbe a qualunque partecipante di reiterare ad libitum richieste di riesame con l’effetto di paralizzare l’attività delle stazioni appaltanti; anche a voler trascurare, con particolare riferimento alla fattispecie, che la legittimità dell’aggiudicazione ha comunque superato il vaglio giurisdizionale.

In estrema sintesi, dunque, non è dato apprezzare in capo alla società la titolarità di una posizione legittimante a pretendere la verifica del perdurante possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria anche successivamente alla conclusione della procedura di gara e, più in generale, ad ottenere un riesame della disposta aggiudicazione.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...