Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE - DECORRENZA TERMINE RICORSO

TAR UMBRIA SENTENZA 2020

Il ricorso è stato proposto calcolando come dies a quo per il decorso del termine decadenziale quello dell’ostensione dell’offerta tecnica dell’R.T.I. aggiudicatario avvenuta in data 3 novembre 2020, in quanto - secondo quanto affermato dalla ricorrente - solo l’acquisizione di tale documento ha reso possibile il rilievo del vizio censurato.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine di impugnazione degli atti delle gare d’appalto, la composita ratio delle disposizioni speciali contenute nell’art. 120, comma 5, prima parte, cod. proc. amm. è stata recentemente ampiamente esaminata dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 2 luglio 2020, n. 12, che ha affermato i seguenti principi di diritto: «a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati».

Ciò posto, nel caso in esame - sebbene in data 28 maggio 2020 il Comune non avesse negato l’accesso agli atti bensì solo differito lo stesso al momento dell’aggiudicazione ex art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 - deve convenirsi con le difese resistenti laddove stigmatizzano la perdurante inerzia della Società ricorrente nella richiesta di accesso agli atti successivamente alla conoscenza dell’aggiudicazione.

Difatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto riattivarsi per consentire l’accesso dopo la Determinazione n. 1560 del 10 giugno 2020 recante “Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016” con la quale è stata determina, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione del “servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie” in favore della Marsh s.p.a. in A.T.I. con Marsh Risk Consulting Service s.r.l, con la precisazione che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti di legge. Di detta aggiudicazione è stata data comunicazione al ricorrente in data 11 giugno 2020.

La citata Adunanza plenaria ha chiarito che «[i]n considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, ... per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5. La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale. ... il termine di impugnazione degli atti di una procedura di una gara d’appalto non può che decorrere da una data ancorata all’effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l’impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza» (C.d.S., A.P., 2 luglio 2020, n. 12).

Nella fattispecie che occupa, la Società ricorrente non ha tenuto un comportamento ispirato all’ordinaria diligenza in quanto, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, non si è attivata per sollecitare l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria neanche decorso inutilmente il citato termine di quindici giorni.



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DECRETO: il presente provvedimento;
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.