Giurisprudenza e Prassi

AFFITTO RAMO AZIENDA - TRASFERIMENTO REQUISITO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI.

ANAC DELIBERA 2020

In conformità ai più recenti approdi giurisprudenziali, il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione, trattandosi di un requisito speciale di idoneità professionale, da vagliare ai fini della partecipazione, che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non già al momento di assumere il servizio; l’art. 1 della deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 del Comitato nazionale ANGA, ai sensi del quale, “Nei casi di variazioni dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti, l’impresa cui viene trasferita l’iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all’allegato “A”, corredata, ove necessario, dall’appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all’allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d’iscrizione in corso di validità affinchè l’impresa possa giovarsi di quanto disposto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014. In difetto l’attività non può essere proseguita.

Nel caso in esame, in data 31 luglio 2019, la sezione regionale Sicilia dell’ANGA ha rilasciato, ai sensi dell’art. 1 della deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 del Comitato nazionale, all’operatore economico M S.r.l., la ricevuta della comunicazione dell’avvenuto trasferimento dell’iscrizione all’ANGA per affitto di ramo d’azienda dell’impresa F S.r.l., assegnando contestualmente all’impresa M S.r.l. un numero di iscrizione all’ANGA e precisando che la stessa ricevuta è rilasciata ai fini dell’art. 18, comma 5, del D.M. 120/2014, e che pertanto l’operatore economico M S.r.l. può proseguire l’attività di cui alle categorie e classi ivi indicate;

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall’B.” dei Comuni di A. – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’B.. dei Comuni di A. - Importo a base di gara: 6.559.550,07 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: B.” dei Comuni di A.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...