AFFIDAMENTO-PONTE E PROROGA TECNICA: DIFFERENZE E RATIO
La ricorrente si duole del fatto che la resistente non abbia accordato ad essa la cd. “proroga tecnica”.
Sul punto, però, il Collegio non può non evidenziare come l’invocata adozione di un nuovo provvedimento di proroga al pregresso aggiudicatario si sarebbe, di fatto, tradotto anch’esso in un affidamento diretto e a condizioni economiche significativamente deteriori rispetto a quelle offerte in gara dall’aggiudicataria e riprodotte per l’affidamento ponte.
Peraltro, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, sul piano giuridico, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, indire una nuova gara pubblica, all'esito della quale individuerà il nuovo aggiudicatario (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
La c.d. proroga tecnica, è ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sicché è configurabile solo per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. di recente, Tar Lombardia 9.12.2020, n° 2450, Tar Campania, sez. V, 18 aprile 2020, n. 1392).
Nel caso di specie, il nuovo contraente era stato nei fatti individuato, stante l’esigenza di attendere unicamente il completamento delle verifiche di legge.
Esaurito il contratto di appalto, pertanto, -OMISSIS- -OMISSIS- non era in alcun modo vincolata a procedere alla proroga tecnica ben potendo essa determinarsi discrezionalmente sulla questione. (cfr. Tar Abruzzo Pescara, sez. I, 9.2.2022, n° 51).
Ciò anche alla luce del fatto che tale proroga tecnica si sarebbe tradotta nel riconoscimento di un corrispettivo all’appaltatore uscente sensibilmente più elevato rispetto a quello cui si è ancorato (pari al costo pro quota dell’appalto triennale aggiudicato ) l’affidamento “ponte.”
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