Giurisprudenza e Prassi

GESTIONE SERVIZI IN HOUSE - VA IMMEDIATAMENTE IMPUGNATA LA DECISIONE PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

I Giudici nella presente sede hanno stabilito che l’onere di impugnare gli atti relativi al passaggio dalla gestione concorrenziale (attraverso gara) alla gestione in house del servizio giardini del comune scatta dalla pubblicazione sull’albo pretorio della delibera di approvazione della relazione con la quale si motiva, ai sensi dell’art. 192 del codice dei contratti, la scelta definitiva circa il suddetto passaggio alla gestione in house.

Con riferimento al caso di specie, dal complessivo tenore della deliberazione consiliare risulta chiara ed univoca la volontà del Comune di internalizzare un servizio, precedentemente affidato al mercato, per un lungo periodo, pari a venticinque anni. Pertanto, con la pubblicazione di detta deliberazione consiliare nell’Albo pretorio, le società ricorrenti hanno (…) avuto la piena ed immediata percezione della sua portata lesiva, consistente nella preclusione di ogni possibilità di contendersi, per un lunghissimo periodo di tempo, l’affidamento del servizio sul mercato.

Di conseguenza, la circostanza che il servizio sia stato poi effettivamente affidato asolo con successiva determinazione dirigenziale è del tutto irrilevante ai fini della immediata percezione della portata lesiva della deliberazione consiliare, nella quale sono già contenuti, nel loro nucleo essenziale, tutti gli elementi oggetto di censura, compendiabili nel definitivo superamento del modello gestionale del global service in favore del modello dell’in house providing, individuato dal Comune quale unico modello idoneo a garantire l’integrazione e l’innovatività della gestione delle aree comunali adibite a verde pubblico. In questa stessa direzione: Le società ricorrenti avrebbero dunque dovuto impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dall’ultimo giorno della sua pubblicazione nell’Albo pretorio comunale, mentre avrebbero dovuto censurare i singoli profili integrativi della disciplina di dettaglio, contenuta nello schema di contratto per l’affidamento del servizio, con lo strumento processuale dei motivi aggiunti.

È dunque inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione il ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del contratto di affidamento, la quale deve essere qualificata come atto sostanzialmente attuativo della scelta del modello gestionale effettuata con la deliberazione del Consiglio comunale. Ed infatti, la mancata tempestiva impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale ha (…) determinato il consolidamento di un assetto di interessi che, in virtù del principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può più essere rimesso in discussione. In altre parole, l’atto di approvazione del contratto di affidamento è solo ulteriormente lesivo ma non anche originariamente lesivo della posizione vantata dall’appellante.

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