Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTI IN HOUSE: NON E' PIU' PREVISTO L'ELENCO ANAC (7)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2025

Non si rinviene, nell'art. 7 del Codice, alcuna distinzione fra servizi che possono essere affidati a società in house, fermo restando che sulle stazioni appaltanti che ricorrono a tale modalità di affidamento incombe comunque l'onere di motivazione in cui dare conto "dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.. / vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato" (art. 7, comma 2, secondo periodo).

Soltanto in caso di prestazioni strumentali all'ente affidante, il terzo periodo del comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023 prevede che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

Pertanto, con riferimento al quesito sub 2), si rappresenta che seppur viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" come avveniva in vigenza dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 ("dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato") e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta e, dunque, un obbligo di motivazione, seppur semplificato, attinente per lo più al piano economico e sociale.

Con riferimento al quesito sub 3) si precisa, invece, che l'art. 226, comma 1, del D.lgs. 36/2023, abrogando il D.lgs. 50/2016, ha di conseguenza abrogato anche l'elenco ANAC indicato all'art. 192 del precedente codice appalti e non riproposto in alcuna norma del D.lgs. 36/2023.

Rimane comunque fermo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di trasmettere le informazioni richieste nella Delibera ANAC 261 del 20/06/2023 e ciò ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Codice, secondo il quale "Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2".

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