AFFIDAMENTI IN HOUSE E RITO APPALTI: IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IMPUGNARE SI APPLICA ANCHE AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (7)
Il ricorso avverso l'affidamento diretto di un servizio in regime di in house providing deve essere proposto entro il termine di trenta giorni ex art. 120, comma 3, c.p.a., a nulla rilevando che la procedura sia disciplinata dal d.lgs. n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali anziché dal codice dei contratti pubblici.
"A tal proposito, non può assecondarsi la pur suggestiva ricostruzione della ricorrente, secondo la quale non si applicherebbe il termine di trenta giorni in quanto l’art. 120, co. 1 c.p.a. limiterebbe l’applicazione del rito speciale alle sole procedure disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023 e nel caso di specie non si tratta di affidamento disciplinato dal codice dei contratti pubblici, bensì dal d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di servizi pubblici locali.
Anche volendo assecondare la ricostruzione della ricorrente, e rimanendo dunque sul piano strettamente letterale, non si può omettere di rilevare che il riferimento – in tesi limitativo – al codice dei contratti non compare nel terzo comma dell’art. 120 c.p.a., ove si legge che «il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato».
Sul terreno sistematico, poi, ritiene il Collegio che sarebbe poco razionale, oltre che collidente con un elementare canone di certezza del diritto, distinguere il termine di proposizione di un ricorso avverso un affidamento in house a seconda che si tratti di un servizio pubblico locale o meno (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3768). L’interesse del potenziale ricorrente è infatti il medesimo: opporsi a un atto autoritativo dell’Amministrazione volto a sottrarre il servizio alla sfera della contendibilità da parte degli operatori economici. Sempre rimanendo sullo stesso piano, non è superfluo poi rilevare che l’art. 7 c.c.p. contempla espressamente l’in house providing tra le modalità di affidamento e il riferimento al d.lgs. n. 201 del 2022, che peraltro non contiene alcuna disposizione processuale, è ovviamente funzionale a far salva la peculiare disciplina ivi dettata per i servizi pubblici locali."
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