Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTO AL RISPETTO DEI PRINCIPI E ALL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (36 - 30)

TAR FRIULI SENTENZA 2023

Trattasi di affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, del servizio di supporto per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nella Regione.

Il provvedimento di affidamento opposto, dopo avere indicato gli importi indicati dai tre operatori partecipanti alla procedura ed evidenziato di avere esaminato la documentazione amministrativa e i preventivi pervenuti, giustifica, invero, la preferenza accordata al preventivo formulato dal costituendo RTI con capogruppo K. sulla scorta delle considerazioni che il medesimo “ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’avviso” e che “ha formulato un preventivo congruo rispetto al valore stimato dell’affidamento e alle professionalità coinvolte per l’esecuzione delle prestazioni” ovvero, con manifesta evidenza, considerazioni che rendono del tutto inintellegibili le ragioni della scelta effettuata, che si pone, in ogni caso, in contrasto con i principi cui, per espresso disposto di legge, deve essere informata la procedura e, in primo luogo, con quello di economicità.

Si rammenta, infatti, che - come correttamente osservato da parte ricorrente nel ricorso, nei propri scritti di difesa e nel corso dell’odierna discussione – la procedura di affidamento seguita dalla Regione è soggetta al “rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” [art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76] ovvero dei “principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”, nonché a quelli di “libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, (…) pubblicità (…)” (art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

In particolare, la norma da ultimo citata precisa che “il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio”.

Orbene, nel caso di specie, nemmeno nello “Avviso pubblico indagine di mercato” e/o nel “Capitolato tecnico” e/o nel modello di “istanza di partecipazione” (all. 4, 5 e 7 – fascicolo doc. ricorrente) sono rinvenibili elementi in grado di dare contezza delle ragioni per cui il criterio del minor prezzo, che avrebbe dovuto governare la procedura, è stato disatteso.

Né possono soccorrere le considerazioni svolte nella “relazione interna” in data 22 novembre 2022 , atteso che - in disparte il fatto che nel provvedimento opposto non viene fatto nemmeno un sintetico riferimento e/o rinvio alla stessa e che, come lamentato dalla ricorrente col secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, nella relazione in questione non viene, comunque, effettuata nemmeno una minima considerazione e/o valutazione in merito al suo preventivo in raffronto a quello poi prescelto – s’appalesa, comunque, decisiva la circostanza che tale relazione giammai potrebbe costituire supporto motivazionale della decisione consacrata dalla Regione intimata nel provvedimento di affidamento gravato, in quanto, come sottolineato dalla ricorrente, formata in un momento temporale successivo a quello in cui le è stato (addirittura) comunicato l’avvenuto affidamento del servizio a favore della controinteressata.

Sicché, in definitiva, la Regione ha disatteso l’onere minimo di giustificare “le ragioni della scelta del fornitore”, cui – come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 1108 in data 15 febbraio 2022, che pur essa ha richiamato nel provvedimento di affidamento - era pacificamente tenuta.


I

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;