Giurisprudenza e Prassi

PROROGHE E AFFIDAMENTI DIRETTI IN VIOLAZIONE DELLA ROTAZIONE - NON ELEMENTI SUFFICIENTI PER CONTESTARE DANNO ERARIALE

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2024

Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali subiti dal comune in conseguenza dell’abuso delle proroghe contrattuali disposte in favore della società originariamente assegnataria del servizio di manutenzione e assistenza software.

A prescindere dalle circostanziate e suggestive argomentazioni di parte attrice circa l’antigiuridicità delle condotte e la loro natura dolosa (in specie riguardo un artificioso frazionamento dell’appalto volto ad avvantaggiare l’…….), la pretesa risarcitoria appare infondata in quanto il Requirente non ha offerto un sufficiente quadro probatorio del danno erariale derivante dalla contestata violazione delle regole dell’evidenza pubblica, che funge da imprescindibile presupposto della responsabilità amministrativa fin dal remoto art. 83 del R.D. n. 2440/192.

In particolare, secondo autorevole e risalente giurisprudenza di questa Corte, il cosiddetto “danno alla concorrenza”, «… non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente “in re ipsa” per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l’omissione della gara costituisce un indizio di danno, in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico; dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Ed è ovvio che solo in ipotesi di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquidazione con valutazione equitativa, che – come è ben noto - è prevista dall’art. 1226 c.c. proprio per sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare difficoltà di quantificare un danno di cui sia, però, certa l’esistenza» (cfr. C.d.c., Sez. II app. sent. n. 198/2011; cfr. anche, ex pluribus, le più recenti sentenze n. 99/2019, della stessa Sezione, e n. 392/2022 della Sez. I app.).



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MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...