SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE - SI POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZZIONI DI VOLONTARIATO
Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui