Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIIBILE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (6)

ANAC PARERE 2025

Le Stazioni appaltanti, al di fuori delle ipotesi di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, per il quale l'art. 57 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di utilizzare, in via prioritaria, lo strumento del convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato, possono, in forza del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 56 del già citato d.lgs. n. 117/2017, comunque decidere di accedere al medesimo istituto del convenzionamento diretto per erogare prestazioni di propria competenza "finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e dunque con la previsione esclusivamente di un mero rimborso spese a favore dell'affidatario, in luogo della gara pubblica ai sensi del Codice appalti.

Come già chiarito dalla scrivente Autorità con la delibera n. 11 del 14.1.2025 il servizio oggetto di affidamento (segnatamente "servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato") non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 57 del CTS, ossia tra i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, mentre invece il servizio de quo ricade come pacificamente si può evincere dall'epigrafe dell'Avviso di Selezione allegato alla delibera n. 1447/02.07/2024 del 31/10/2024 che ha instaurato la procedura in esame nella casistica individuata dal precedente art. 56, ossia nello "svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale", come definiti dall'art. 5 del medesimo Codice e in particolare, nel caso di specie, le prestazioni di cui alla lett. c), ossia quelle "socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del giugno 2001, e successive modificazioni" (specificamente, l'art. 3, comma 1 stabilisce che <<Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali>>).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;