Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI MORALI - NECESSARIO OBBLIGO INFORMATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO ALLA PA (80.5-C.bis)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2022

Deve premettersi che la valutazione della stazione appaltante dell’integrità e affidabilità dell’aggiudicatario è espressione di ampia discrezionalità, che si sottrae naturalmente al controllo giurisdizionale di legittimità, salvo che la valutazione sia manifestamente illogica, irrazionale, contraddittoria, arbitraria o basata su errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 8 ottobre 2020, n. 5967 e Sezione V, 27 febbraio 2019, n. 1367; TAR Lazio, Roma, Sezione III, 18 ottobre 2021, n. 10680; TRGA Bolzano, 13 luglio 2021, n. 224). Al Giudice amministrativo non è permesso di sottoporre ad un esame le valutazioni risp. il giudizio di merito espresso dall’Amministrazione in questo ambito. La giurisprudenza ha precisato sul punto che, a differenza dell’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), la violazione dell’obbligo informativo secondo la lett. c-bis) esige per l’esclusione dal procedimento di gara una indispensabile valutazione in concreto (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 8 aprile 2021, n. 2861 e Sezione V, 22 febbraio 2021, n. 1542, entrambe sulla scorta dell’Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16). In via di principio la stazione appaltante dev’essere messa nella condizione di poter giudicare dell’affidabilità professionale dell’operatore economico sulla base di elementi conoscitivi da parte del partecipante alla gara. Quel che conta pertanto è la rilevanza delle informazioni da rendere (cd. “material information”), cioè la loro idoneità a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione V, 9 dicembre 2021, n. 7912). Per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, sono posti a carico di quest’ultimo i c.d. obblighi informativi: l’operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 12 aprile 2019, n. 2407, con ampi richiami). La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza pervenuta attraverso altre fonti, ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 3 settembre 2018, n. 5142 e Sezione III, 23 agosto 2018, n. 5040). Tale corrispondente attività dell’amministrazione di verifica, valutazione e decisione presuppone pertanto a monte, all’evidenza, la completezza del patrimonio conoscitivo che è la risultante delle dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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