INAMMISSIBILE LA CAUTELA PER DANNI ECONOMICI RISARCIBILI NELL'ADEGUAMENTO PREZZI (26.4)
Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il danno meramente patrimoniale non configura il requisito del pregiudizio grave e irreparabile previsto dall'art. 55 c.p.a., potendo essere integralmente riparato per equivalente in sede risarcitoria. Tale assenza di periculum è ancor più evidente quando la parte istante sia una Pubblica Amministrazione, la quale, godendo di una presunzione di solvibilità, non subisce un vulnus irreversibile dalla ripetizione di somme o dalla necessità di agire in sede civile per il recupero delle stesse.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

